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Deposito legale. La protezione delle opere d’intelletto

Deposito Legale e la protezione delle opere Deposito Legale e la protezione delle opere

L'incubo di tutti gli scrittori – compositori, musicisti, insomma autori – è che ci sia qualcuno che riesca a rubargli le idee o, peggio ancora, singole frasi, bozze o addirittura testi interi. Comprensibile: la fatica investita nello scrivere un pezzo, breve o lungo che sia, pretende il pieno riconoscimento morale ed economico in capo al suo legittimo creatore.

Per fortuna, l'argomento è noto e gli strumenti a tutela del diritto d'Autore esistono e sono più accessibili di quanto si creda. Nel nostro ordinamento – storicamente favorevole alla protezione della proprietà intellettuale – il tema della tutela compare già nello Statuto Albertino, alla metà del 1800.

Proviamo allora a fare chiarezza sull'argomento.

La norma di riferimento è la Legge n. 106 del 15 aprile 2004, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, accompagnata dal DPR n. 252 del 3 maggio 2006, Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico che stabilisce in dettaglio le procedure da applicarsi.

Semplificando, cosa dice la norma?

Introduce un principio cardine, quello del "deposito legale".

Stabilisce infatti che tutti i singoli testi destinati alla pubblicazione, offerti alla vendita o comunque distribuiti devono (devono!) essere depositati presso le biblioteche e/o istituzioni a ciò designate dal legislatore.

Il tono impositivo – la Legge parla infatti di obbligo – non deve tuttavia trarre in inganno. Come detto, il deposito ha valenza di tutela, dunque la norma va letta al contrario: affinché tu (Autore) possa ottenere la mia (dello Stato) protezione, devi porre l'opera al sicuro, in un luogo al tempo stesso noto – non tra la frutta in cantina – e protetto.

Proprio ai fini di rafforzamento della tutela, il legislatore prevede poi un doppio livello di archiviazione: nazionale e regionale.

Nella pratica quindi, entro 60 giorni dalla prima pubblicazione dell'opera, sue copie complete, privi di difetti e comprensive di ogni eventuale allegato sono depositate secondo le modalità indicate qui sotto:

  • Una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
  • Una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
  • Una copia agli istituti depositari della Regione dove ha sede l'Editore.

Se la tiratura, però, è inferiore alle 200 copie, è sufficiente depositare:

  • Una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
  • Una copia agli istituti depositari della Regione dove ha sede l'Editore.

Come si evince, per le pubblicazioni in edizione limitata, diffuse in un numero di esemplari inferiore ai 200, vige un sistema semplificato.

Ma nello specifico, su chi grava tale obbligo?

In linea di principio sull'Editore, il quale deve farsi parte attiva dell'iniziativa di protezione del suo assistito e adempiere alla procedura di deposito. Tuttavia, sappiamo che ai giorni nostri, Autore e Editore possono coincidere (siamo o non siamo self-editor?). In questo caso, l'onere dell'azione si trasferisce in capo all'Autore medesimo o ai suoi delegati.

Come procedere allora?

Il depositante (Autore o suo delegato) procede alla compilazione di un modulo anagrafico che, nella versione di base, contiene i dati dei soggetti coinvolti e i riferimenti dell'opera depositata (codice ISBN, titolo, Autore, natura del testo). Le singole biblioteche – in particolare di livello regionale – possono anche introdurre delle varianti al formato base, per cui è opportuno procedere a puntuale verifica. Il modulo e la copia del testo sono quindi inseriti in un plico sul quale è apposta la dicitura "Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n.106".

A quel punto, si effettua fisicamente il deposito. A fronte dell'operazione è rilasciata apposita ricevuta.

L'operazione di per sé non è complicata e, una volta impratichiti, si svolge in maniera spedita. È certamente importante inserirla in quel percorso che parte dall'acquisizione del codice ISBN e si conclude con la ricezione della ricevuta di deposito.

In tutto questo, noi un consiglio ce l'avremmo. Semplice, lineare e razionale: affidati a noi di Ghostwriter.

Come già possiamo fare per l'acquisto del codice ISBN, anche per il deposito legale abbiamo un'organizzazione e tutta l'esperienza per sollevarti – senza alcun costo aggiuntivo – da ogni incombenza.

Tu ti concentri sulla redazione e la pubblicazione dell'opera e noi ci occupiamo di scartoffie e burocrazia. Semplice no?

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